201825/08
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Detrazioni per efficientamento energetico

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Detrazioni per efficientamento energetico, tutto quello che occorre sapere su interventi ammessi, aliquote, superbonus e cessione del credito

La Legge di Bilancio 2018 ha prorogato la possibilità di godere delle detrazioni per efficientamento energetico.  Sono cambiate le regole rispetto al passato, sia per quanto riguarda le aliquote di detrazione, sia per le modalità di cessione del credito.

Detrazione per risparmio energetico

L’agevolazione fiscale per il risparmio energetico consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società).

La detrazione è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

Le detrazioni sono ammesse se le spese sono state sostenute anche per la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento.

Anche per il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi), l’installazione di pannelli solari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, ecc.

Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l’applicazione dell’aliquota corretta (50, 65, 70, 75%) occorre far riferimento.

  • alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali.
  • alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).

L’importo delle detrazioni si somma alle detrazioni fruite negli anni precedenti.

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