La mancata produzione della ricevuta di invio documentazione all’Enea non compromette le detrazioni del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici, se l’esecuzione dei lavori e le relative spese sostenute risultano dimostrabili.
A precisarlo è la Commissione tributaria regionale della Lombardia con la Sentenza n. 853 del 10 marzo 2015.
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